Di seguito si illustrano la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti pubblici ed i limiti importi prestazioni occasionali pubblico dipendente.
La disciplina delle incompatibilità per i dipendenti pubblici
La normativa base di riferimento è il Testo Unico sul Pubblico Impiego ovvero, il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il suddetto 165/01, in particolare all’articolo 53, conferma quanto già previsto dalla normativa precedente:
Decreto n. 3/1957 e Decreto n. 11/89 e Legge n.662/96.
In aggiunta, successivi al D. Lgs. 165/01 sono: Decreto legislativo n. 39/2013 e Decreto legislativo n. 75/2017.
Alla luce della normativa di riferimento, il personale docente, educativo e ATA della Scuola:
- non può svolgere attività imprenditoriale;
- non può svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
- non può cumulare impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabiliti dalla legge;
- non può partecipare in qualità di socio in società di persone, a meno che la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo;
- non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo alle condizioni suddette, ovvero che non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.
In pratica, il dipendente può assumere incarichi fra quelli non vietati [vedi art. 508 del D. Lgs. 297/94, che il D.Lgs n.165/01 richiama] che abbiano natura di abitualità e professionalità, solo se il suo contratto è a tempo parziale e non superiore al 50% dell’orario di servizio. In questo caso, il dipendente deve dichiarare la natura degli incarichi ricoperti all’atto della richiesta di autorizzazione al tempo parziale e richiedere al proprio dirigente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa.
Il dipendente, anche con contratto a tempo pieno, può svolgere le attività retribuite escluse dal divieto e incluse nell’elenco di cui all’art. 53, comma 6 del D. Lgs. 165/01, previa comunicazione al dirigente scolastico e comunque senza che questi ostino in alcun modo all’espletamento delle funzioni previste dal rapporto di lavoro.
Al personale docente è consentito l’esercizio della libera professione nei termini e con le accortezze sopra indicate.
L’assunzione dell’incarico da parte del dipendente, senza la previa autorizzazione, comporta per il dipendente stesso: la responsabilità disciplinare, oppure il versamento del relativo compenso, direttamente da questi o dall’erogante, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
Riflessioni dell’USR TOSCANA del 2018
allegatoNotaUSRtoscana922-2018
MODULI DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA IN DATA 2.09.2024 – AVVIO A.S. 2024/2025
Autorizzazione-per-libera-professione-o-incarichi-retribuiti2
Autorizzazione-per-libera-professione-o-incarichi-retribuiti
Limiti importi prestazioni occasionali pubblico dipendente.
Si allega per completezza espositiva la Circolare INPS del 19 gennaio 2023, n. 6.
Sono rimasti immutati rispetto agli anni passati, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, c. 1, lettera a), decreto legge n. 50/17) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54 bis, c. 1, lettera c), decreto legge n. 50/17).
Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno solare, sono pari a:
-per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
–per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
-per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Contrariamente a quanto si possa pensare, al superamento del limite dei 5000 euro annui, non sorge automaticamente alcun obbligo di apertura di partita Iva. Anche in caso di superamento del limite dei 5000 euro, si tratterà pur sempre di attività occasionale, svolta senza la connotazione della continuità, essendo un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione.
Nessuna conseguenza da un punto di vista disciplinare, considerato che ciascun contratto di collaborazione autonoma, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è stato preventivamente autorizzato dal Dirigente.
Ci sarebbero conseguenze, dal punto di vista contributivo!
Potrebbe essere notificato un accertamento contributivo INPS, a causa della mancata iscrizione alla Gestione separata INPS e al mancato versamento dei contributi conseguenti all’iscrizione. Per coloro che sono già iscritti presso altre forme di previdenza oppure pensionati, l’aliquota contributiva è fissata al 24%. Si tratta, ad esempio, dei lavoratori dipendenti che svolgono anche collaborazioni occasionali e per i quali, in caso di superamento del limite di 5.000 euro, il contributo è dovuto in maniera inferiore e con l’applicazione dell’aliquota agevolata.
13998_Circolare-numero-6-del-19-01-2023
FAC-SIMILI-LAVORO-AUTONOMO-OCCASIONALE
Gestione separata INPS.
Il prestatore di lavoro autonomo occasionale ha l’obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell’art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, se supera il reddito dei 5.000 euro derivante dall’insieme di tutte le prestazioni occasionali svolte durante l’anno anche verso diversi committenti. La finalità è quella di versare il contributo previdenziale di natura pensionistica, che andrà ad alimentare il conto assicurativo del prestatore d’opera. In caso di superamento, il professionista ha l’obbligo di comunicare alla scuola, in qualsiasi momento del rapporto lavorativo, il superamento del limite dei 5.000 euro. Così ad esempio, se la scuola contrattualizza l’esperto a febbraio e procede al pagamento del compenso nel mese di giugno, prima di erogarlo si dovrà accertare se nel frattempo si sia superata la soglia.
Il versamento del contributo alla gestione separata.
Il pagamento del contributo alla gestione separata INPS va eseguito dalle scuola mediante il modello F24 Enti Pubblici, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso netto.
Il codice del tributo, in conformità al dettato dell’Agenzia delle Entrate, è:
- C10 per i prestatori che abbiano una iscrizione ad altra forma pensionistica o siano titolari di pensione (ad es. se si tratta di dipendenti di altre scuole che abbiano già superato il limite dei 5.000 EURO);
- CXX per i prestatori che non abbiano altre coperture previdenziali.
Infine, si richiede documentazione relativa alle ripetizioni.
Un docente non può impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto ma neanche ad alunni che intendono sostenere esami nell’istituto in cui il docente insegna o dove deve prestare servizio come esaminatore. Se un docente intende prestare lezioni private ad alunni che non siano della scuola in cui insegna, non è necessario richiedere l’autorizzazione dal dirigente scolastico ma solo l’obbligo di informarlo dell’attività che si sta svolgendo in ambito extrascolastico. Il dirigente, dal canto suo, potrebbe vietare la continuazione dell’attività se l’insegnante si dedichi alle lezioni private in misura tale da compromettere il funzionamento della scuola.
Pagamento tasse per lezioni private:
Modulo per i docenti da consegnare entro il 30.09.2024
allegato modello da compilare-1
La DS Lorella ROMANO
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