Le prove di evacuazione a scuola, oltre ad essere un obbligo previsto dalla legge, sono un ottimo strumento per testare le procedure da seguire in caso di pericolo. I ragazzi acquisiscono così dimestichezza con le misure di sicurezza contenute nel piano di emergenza.
Essendo già a metà anno scolastico, le scuole avrebbero dovuto effettuare almeno più di una prova di evacuazione, come previsto dal DM 10/03/98 e al punto 12 del DM 26/08/92.
Non ci sono regole fisse per come effettuare una simulazione di evacuazione. Generalmente però le prove di evacuazione antincendio e terremoto si effettuano con le modalità di seguito indicate.
Prova di evacuazione terremoto
Si effettuano tre suoni brevi e intermittenti con la campanella per simulare le scosse sismiche e dare il pre-allarme. A questo segnale bisognerà cercare riparo nei luoghi più prossimi, sotto i banchi o sotto pareti portanti/angoli tra pareti, architravi e vani delle porte. Dopo 30 secondi dal primo segnale, verrà emesso un suono lungo/segnale continuo che indica di abbandonare immediatamente l’edificio.
Prova di evacuazione antincendio
Per segnalare l’evacuazione immediata dell’edificio in caso di incendio o qualsiasi altra emergenza, verrà emesso un suono lungo/segnale continuo.
Come si svolgono le prove di evacuazione
Avvertito il suono lungo/segnale continuo di evacuazione, tutti i presenti dovranno abbandonare la struttura il prima possibile, mantenendo l’ordine e in fila indiana con la mano sulla spalla del compagno che sta davanti.
A inizio anno scolastico, in ogni classe vengono designati l’alunno “apri-fila”, seduto al primo banco vicino alla porta, e l’alunno “chiudi-fila”, seduto all’ultimo banco.
L’alunno apri-fila dovrà aprire la porta e guidare i compagni verso il luogo di raccolta più sicuro, il chiudi-fila aiuterà eventuali compagni in difficoltà, controllerà che in aula non ci sia più nessuno e chiuderà la porta. Tutti gli alunni dovranno comunque seguire le indicazioni del docente presente in aula. Egli ha il compito di accompagnare la classe verso il punto di raccolta individuato nel piano di emergenza.
Al termine dell’evacuazione, ogni classe si riunirà nel punto di raccolta. Il docente farà l’appello e compilerà l’apposito modulo di evacuazione. Il coordinatore dell’emergenza raccoglierà i moduli dei docenti e verificherà che siano tutti presenti e che la prova si sia svolta correttamente.
Quante prove di evacuazione svolgere all’anno?
Le prove di evacuazione vanno effettuate periodicamente, così da acquisire più familiarità con le procedure di sicurezza e sapere come comportarsi in caso di reale emergenza.
Al punto 12 del DM 26/08/92 si riporta che devono essere effettuate almeno due prove di evacuazione nel corso dell’anno scolastico. A queste, secondo l’ultima nota n. 5264 del 18/04/18 dei VVF, bisogna aggiungerne almeno altre due antincendio.
Le procedure da adottare in caso di emergenza sono contenute nel Piano di Emergenza redatto appositamente per la scuola.
Quali sono i compiti del responsabile di plesso?
Di seguito si individuano le principali mansioni che il responsabile di plesso dovrà svolgere, in ogni caso, per garantire il corretto funzionamento del plesso scolastico a cui è stato assegnato:
- assumere un ruolo attivo nel servizio di protezione e prevenzione;
- partecipare agli incontri in materia di salute e sicurezza organizzati dall’RSPP in accordo con il Dirigente Scolastico;
- conservare i documenti di sicurezza riguardanti il plesso;
- informare tutto il personale scolastico delle misure di sicurezza presenti nel plesso;
- programmare e verbalizzare almeno 2 prove di evacuazione;
- incontrare periodicamente l’RSPP per informarlo su eventuali interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza del plesso;
- programmare incontri formativi e informativi sulla sicurezza per gli alunni.
Oltre a queste mansioni prettamente connesse alla garanzia della sicurezza nell’Istituto, egli svolge altre attività nell’ambito organizzativo e gestionale del plesso quali la messa a punto dell’orario scolastico, la diffusione di circolari, l’organizzazione della sostituzione dei docenti, la calendarizzazione di attività extracurricolari ecc. La figura del referente di plesso non richiede una formazione particolare rispetto a quella già prevista per gli addetti antincendio e di primo soccorso, secondo l’art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e in virtù dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
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